Può accadere che il proprietario di un’abitazione in affitto decida di vendere l’immobile: cosa dice la legge in questi casi.
Prendere una casa in affitto è una scelta che viene sempre più fatta da molti cittadini italiani, per vari motivi che possono essere, molto spesso di lavoro o di studio, ma anche, a volte, per l’impossibilità di acquistare un immobile.
Le domande, prima di firmare un contratto di locazione, sono diverse ed una di queste riguarda l’eventualità che il proprietario dell’appartamento possa decidere di vendere. Se dovesse verificarsi questa possibilità, cosa accade al locatario e cosa dovrà fare il nuovo proprietario dell’immobile? Sul punto esistono delle normative specifiche imposte dalla legge italiana. Vediamo tutto nel dettaglio.
Casa in affitto, cosa accade se il proprietario vende l’immobile
Fra i timori per chi decide di prendere in affitto una casa vi è quello della possibile vendita da parte del proprietario. In realtà, la legge italiana è chiara sul punto stabilendo cosa accade in questi casi sia per quanto riguarda i locatari sia per i nuovi proprietari dell’abitazione.
Nel dettaglio, l’immobile può essere ceduto mediante una compravendita, una donazione o successione ereditaria, nel caso di morte del proprietario. Chi subentra, secondo quanto stabilisce l’articolo 1602 del Codice Civile, non può disdire il contratto anche se non è stato lui stesso a firmarlo al momento della stipula.
Questo significa che il nuovo proprietario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto non potendo variare nessun aspetto, compresi il canone e la durata, anche se si tratta dell’acquisto della “prima casa”. Tutto ciò può avvenire solo con il consenso dell’inquilino che potrebbe anche decidere di risolvere il contratto in anticipo.
Cosa accade alla scadenza del contratto
Alla prima scadenza del contratto, chi subentra come nuovo proprietario di un immobile può decidere di non rinnovarlo solo per i casi stabiliti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 431/1998 e con relativa comunicazione che deve essere fatta pervenire all’inquilino con un preavviso di almeno sei mesi.
Tra i casi previsti dalla legge quello in cui il locatore decida di per destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o per la sua famiglia, ma anche se l’abitazione si trova in uno stabile che necessita di ristrutturazione perché gravemente danneggiato. Inoltre, il nuovo proprietario può decidere di non procedere con il rinnovo quando l’inquilino non occupa in maniera continuativa l’abitazione, senza specifici motivi, o quando ha la possibilità di poter usufruire di un altro alloggio libero ed idoneo nello stesso comune. Infine, un ultimo caso è rappresentato dalla volontà del locatore di vendere a terzi l’immobile e non abbia la proprietà di altri ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.